Ordinanza
|
Art. 36 Trattamento di dati 115
1 L’USAV tratta i dati personali secondo gli articoli 7‒7b, 16, 33 e 35.116 2 Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali. 2bis Per lo svolgimento dei loro compiti sanciti dalla legge, le autorità cantonali competenti possono scambiarsi i dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza.117 3 L’USAV e Swissmedic possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e dell’UFAG i dati rilevati.118 4 I dati possono essere pubblicati in forma anonima. 5 Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 25 settembre 2020119 sulla protezione dei dati.120 6 Per il trattamento dei dati sulla prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici non topici si applicano le disposizioni dell’O-SIAMV121.122 115 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 100 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). 117 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455). 120 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 100 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 122 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |