Ordinanza
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Art. 7e Notifiche e autorizzazioni per l’importazione di medicamenti veterinari 26
1 L’USAV mette a disposizione un modulo elettronico per la notifica di importazione dei medicamenti e per le domande di autorizzazione all’importazione di medicamenti. 2 I dati relativi allo studio veterinario o alla clinica veterinaria vengono confrontati elettronicamente con i dati del sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201827 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV). 3 Le notifiche e le autorizzazioni vengono registrate nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) secondo l’ordinanza del 27 aprile 202228 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare. 4 L’USAV mette a disposizione di Swissmedic e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) i dati delle notifiche e delle autorizzazioni necessari all’adempimento dei loro compiti. 5 Se l’UDSC al confine oppure i Cantoni nell’ambito dei controlli in Svizzera rilevano medicamenti importati senza notifica o senza autorizzazione dell’USAV, ne informano Swissmedic. 26 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |