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Art. 8a Confezionamento parziale 37
1 I medicamenti omologati esclusivamente con confezioni di dimensioni troppo grandi per un determinato trattamento possono essere suddivisi dal veterinario in unità più piccole e dispensati immediatamente, se la stabilità del medicamento lo consente. 2 Sulle unità dispensate deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti indicazioni:
3 Per i medicamenti per i quali vige l’obbligo di tenere un registro devono essere presenti sull’etichetta anche le seguenti indicazioni:
4 Per i medicamenti con istruzioni per l’uso scritte è possibile rinunciare ad apporre sull’etichetta le indicazioni in esse contenute. 37 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |
