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Art. 103 Condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se:
2 Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un’altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all’impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha raggiunto il 40 per cento dell’insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d’acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell’esercizio del diritto di compera. L’impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali132. 3 In casi debitamente motivati, l’UFAC, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l’uso di un aeromobile iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionale133 che prevede questa possibilità. 4 In casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d’esercizio ad altre imprese svizzere o estere.134 128 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 129 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 130 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 131 Abrogata dal n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). 132 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 133 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 134 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). |