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Art. 107 Obbligo di informazione e di notifica
1 Su domanda, le imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio devono consentire in ogni momento all’UFAC di esaminare la loro conduzione aziendale e i loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l’allestimento della statistica del traffico aereo. 2 ...145 3 Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i loro piani all’UFAC. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti di fusione o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della proprietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento o più dell’intero capitale di partecipazione dell’impresa, della sua società madre o della sua holding. 145 Abrogato dal n. I dell’O del 17 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739). |