|
Art. 116 Durata di validità della concessione di rotta
1 La concessione è rilasciata per otto anni al massimo. 2 Può essere rinnovata su domanda. 3 La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l’articolo 115.150 150 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). |