|
Art. 122a Misure di sicurezza negli aerodromi
1 L’esercente di un aerodromo con traffico aereo internazionale commerciale stabilisce in un programma di sicurezza le misure che, secondo la gravità della minaccia, intende adottare per prevenire attentati alla sicurezza dell’aviazione civile. 2 Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’UFAC. 3 Sono considerate misure di sicurezza segnatamente:
4 Il DATEC ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale competente, l’esercente dell’aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.154 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). |