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Art. 122e Principi
1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza. 2 Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri. 3 e 4 ...162 162 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). |