In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa:
- a.
- alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con:
- 1.
- la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,
- 2.
- la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi,
- 3.
- l’analisi dei rischi e delle minacce,
- 4.
- l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza;
- b.
- ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego;
- c.
- alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego;
- d.
- ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).