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Art. 122p173
Per l’esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (Facilitation) sono direttamente applicabili le norme e le raccomandazioni dell’OACI contenute nell’allegato 9 alla Convenzione di Chicago174. Sono fatte salve le deroghe notificate conformemente all’articolo 38 di tale Convenzione. 173Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843). 174 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int). |