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Art. 13 Riserva di applicabilità del diritto internazionale 27
Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d’ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607). 28 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). |