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Art. 132a Copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri 185
1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero.186 2 In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri. 3 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri. 4 Il presente articolo non si applica agli alianti da pendio (art. 132b).187 185 Introdotta dal n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739). 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739). 187 Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 739). |