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Art. 132b Responsabilità dei piloti di alianti da pendio nei confronti dei passeggeri 188
1 In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente, l’esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni189. 2 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri. 3 Il DATEC stabilisce la copertura minima. 188 Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 739). 189 RS 220 |