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Art. 133
1 L’UFAC autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell’organizzatore. 2 L’obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme):
3 Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l’UFAC può aumentare l’importo della garanzia. 190Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). |