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Art. 135193
1 L’esercente di un aeromobile estero, prima di utilizzarlo nello spazio aereo svizzero, deve assicurarsi che le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile siano coperte secondo le aliquote dell’articolo 125. Deve poter comprovare la copertura. 2 L’esercente che utilizza parecchi aeromobili nello spazio aereo svizzero deve garantire la copertura soltanto della somma prevista per l’aeromobile il cui peso al decollo è il più elevato. 3 L’UFAC può rinunciare alla copertura per danni causati dal tumore o da una contaminazione radioattiva. 4 Può rinunciare alla copertura rispetto a Stati esercenti d’aeromobili. 5 Può esigere dagli interessati le informazioni necessarie. 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534). |