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Art. 138a
1 Nell’ambito delle proprie competenze legislative il DATEC può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 1944201 sull’aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee. 2 D’intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione. 3 Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d’allegati di cui nell’articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale.202 201RS 0.748.0. Gli all. non sono pubblicati nella RU. 202Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536). |