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Art. 17 Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri 3233
1 L’UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34
2 I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall’UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
3 È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l’aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell’emissione di sostanze tossiche.36 32Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277). 33Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607). 34Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607). 35Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). 36Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). |