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Art. 2356
1 Dal punto di vista tecnico, i corpi volanti vengono suddivisi in categorie conformemente all’allegato. 2 Piccoli corpi volanti, come razzi pirotecnici o modelli di razzo, nonché proiettili antigrandine possono essere impiegati o lanciati se non compromettono la sicurezza della navigazione aerea. Sono fatte salve ulteriori restrizioni per altri motivi da parte della Confederazione o dei Cantoni. 3 Altri corpi volanti, segnatamente razzi con o senza occupanti, possono essere impiegati o lanciati soltanto con l’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC può fissare condizioni per l’ammissione e per l’esercizio. 4 I proiettili antigrandine non possono invadere gli spazi aerei delle classi C e D nonché della classe E nell’ambito dei tratti-ATS. La direzione del traffico aereo competente può autorizzare deroghe. 56Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). |