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Art. 28 Vigilanza sull’organizzazione civile di addestramento 63
1 L’UFAC controlla la gestione dell’organizzazione civile di addestramento che istruisce il personale aeronautico. 2 I settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confederazione, fatti salvi gli esami attitudinali per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti (SPHAIR), sono soggetti alla vigilanza dell’UFAC. 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843). |