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Art. 2a
1 Gli aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).9 2 I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell’ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.10 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 20073645). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 20073645). |