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Art. 2b
1 L’esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. 2 Sono esclusi dal divieto:
3 L’UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. 12 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |