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Art. 3 Immatricolazione 13
1 L’UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se:
2 L’UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest’ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un’impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 3 Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola. 4 L’immatricolazione può essere rifiutata quando l’aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell’ambiente. 5 ...15 13Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735). 14Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536). 15Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). BGE
105 IV 41 () from 16. Februar 1979
Regeste: Art. 237 StGB. 1. Auch ein Hubschrauberpilot, der im Gebirge abseits der üblichen Routen fliegt, kann den öffentlichen Verkehr in der Luft stören (E. 2). 2. Diese Bestimmung schützt den Passagier ohne Rücksicht auf seine Beziehung zum Fahrzeugführer und unabhängig davon, ob das Transportmittel ein öffentliches oder ein privates ist (E. 3). Bestätigung der Rechtsprechung. |