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Art. 34 Applicabilità delle disposizioni di protezione durante la gravidanza 78
1 Le donne incinte possono esigere misure di protezione speciali, non appena hanno informato l’impresa della gravidanza. 2 Su richiesta dell’impresa devono presentare il certificato di un medico. 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). |