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Art. 40 Svolgimento dell’accertamento etilometrico casuale 92
1 Lo svolgimento dell’accertamento etilometrico casuale si basa:
2 Il primo accertamento etilometrico viene effettuato mediante un etilometro precursore. 3Se il risultato del primo accertamento etilometrico supera il valore limite di cui all’articolo 38 lettera a, un secondo accertamento etilometrico deve essere effettuato mediante un etilometro probatorio non prima di 15 minuti e non oltre 30 minuti dal primo accertamento. Durante l’attesa, al membro dell’equipaggio è fatto divieto di mangiare, bere o altrimenti assumere altre sostanze. 4 Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200694 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e delle relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Lo svolgimento dell’accertamento etilometrico è retto per analogia dall’ordinanza del 28 marzo 200795 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). 93 Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l’introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l’equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 94 RS 941.210 95 RS 741.013 |