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Art. 41 Inidoneità temporanea a prestare servizio 96
Se il risultato del primo accertamento etilometrico mediante l’etilometro precursore supera il valore limite di cui all’articolo 38 o se deve essere ordinato un prelievo del sangue secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettere a e c, il membro dell’equipaggio è considerato temporaneamente inidoneo a prestare servizio. 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). |