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Art. 42 Ordine e svolgimento di un prelievo del sangue 97
1È ordinato un prelievo del sangue se:
2 In presenza del relativo certificato medico nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, si può rinunciare al prelievo del sangue e il membro dell’equipaggio può riprendere servizio. 3Il prelievo del sangue si basa sulle disposizioni degli articoli 13 capoverso 3 e 14 dell’OCCS98 e sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’USTRA. 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). 98 RS 741.013 |