Art. 6 Domanda d’immatricolazione 20
1 L’immatricolazione di un aeromobile deve essere domandata dal proprietario. 2 Alla domanda devono essere allegati: - a.
- i documenti comprovanti la proprietà del richiedente;
- b.
- per le società commerciali e le società cooperative, la prova che adempiono le condizioni dell’articolo 4 lettera d;
- c.
- per le associazioni, la prova che adempiono le condizioni dell’articolo 4 lettera f;
- d.
- per i proprietari ai sensi dell’articolo 4 lettera b, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione;
- e.
- per i proprietari ai sensi dell’articolo 4 lettera c, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione e una dichiarazione scritta secondo cui l’aeromobile di regola è utilizzato a partire dalla Svizzera;
- f.
- per un aeromobile importato:
- 1.
- la prova che non è immatricolato né nello Stato in cui è stato costruito, né nello Stato in cui un predecessore legale del richiedente ha il suo domicilio; e
- 2.
- la prova che non è iscritto nella matricola degli aeromobili o in un registro corrispondente dell’ultimo Stato d’immatricolazione; questa prova può essere sostituita dalla dichiarazione scritta dell’avente diritto, secondo l’iscrizione nella matricola straniera degli aeromobili, che egli acconsente all’immatricolazione dell’aeromobile nella matricola svizzera;
- g.
- per un aeromobile d’importazione usato la prova che è stato tenuto secondo le regole.
20Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
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