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Art. 76 Regole d’esercizio
1 Il DATEC emana regole d’esercizio in esecuzione o a complemento del diritto internazionale. 2 Le regole d’esercizio si applicano in Svizzera e all’estero ai detentori e alle imprese di trasporti aerei svizzere. 3 All’estero è possibile derogare dalle regole d’esercizio se il diritto estero lo richiede imperativamente. |