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Art. 77 Principi 105
1 Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77e ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. Esso si fonda sul regolamento (UE) n. 376/2014106. 2 Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale. 3 Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica anche agli aeromobili elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008107. 4 Tutti gli eventi da segnalare sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018108. 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739). 106 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13). 107 Regolamento ( (CE) Nr. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13). 108 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13). |