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Art. 82 Sugli aeromobili
1 La pubblicità per mezzo di scritte e di immagini applicate agli aeromobili è permessa con riserva delle disposizioni della rimanente legislazione federale.116 2 I contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione devono in ogni caso essere chiaramente riconoscibili. 3 ...117 116Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534). 117Abrogato dal n. I dell’O del 27 gen. 1988, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534). |