Ordinanza
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Art. 103a Sistema di gestione della sicurezza 137
1 Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:
2 Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell’allegato 19 alla Convenzione di Chicago138 sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:139 3 Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago. 4 Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago. 5 Per attuare le norme e le raccomandazioni dell’OACI, l’UFAC può emanare istruzioni complementari. 6 L’allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l’UFAC142. 137 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6005). 138 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int). 139Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843). 140 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). 141 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). 142I documenti possono inoltre essere ordinati o abbonati in libreria o sul sito Internet dell’OACI (www.icao.int). |