Ordinanza
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Art. 104 Palloni, alianti e aeromobili di categorie speciali
1 Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell’articolo 103 capoverso 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l’UFAC può consentire deroghe alle condizioni prescritte nell’articolo 103 capoverso 1 lettera a. 2 L’autorizzazione d’esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e aeromobili di categorie speciali. |