Ordinanza
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Art. 114 Domanda 151
1 Le imprese con sede in Svizzera che intendono esercitare linee aeree presentano all’UFAC una domanda per il rilascio di una concessione di rotta con le seguenti indicazioni e documentazione:
2 Prima della decisione sulla domanda di concessione, l’UFAC informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l’esercizio della linea in questione. 3 Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell’UFAC, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l’esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di 45 giorni per depositare una domanda di concessione. 4 Prima della decisione sulle domande di concessione riguardanti linee aeree interne al territorio svizzero, l’UFAC sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate. 5 I capoversi 2–4 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale. 151 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). |