Ordinanza
|
Art. 117 Modifica e trasferimento di diritti e obblighi derivanti da concessioni
1 L’UFAC può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti. 2 Può in particolare autorizzare un’impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se:
3 L’UFAC può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere. |