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Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 122cDisposizioni applicabili
1 Le misure di sicurezza si basano:
a.
sulle disposizioni di cui all’unità di partizione 6a;
b.
sulle norme direttamente applicabili dell’OACI contenute nell’allegato 17 alla Convenzione di Chicago157; sono fatte salve le deroghe notificate conformemente all’articolo 38 di tale Convenzione;
c.
sulle disposizioni del diritto dell’Unione europea vincolanti per la Svizzera.158
2 Inoltre sono direttamente applicabili le raccomandazioni dell’OACI contenute nell’allegato 17 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944. 159
2bis Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio o dell’aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008160 sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.161
3 L’UFAC emana le prescrizioni necessarie, in particolare il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione162.
157RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).
158Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
159Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).