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Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 122mObblighi delle imprese di trasporti aerei
1 Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare:
a.
alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza;
b.
all’impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi;
c.
all’analisi dei rischi e delle minacce.
2 È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:
a.
tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
b.
prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni di fedpol;
c.
provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza;
d.
approntare il materiale specifico per gli impieghi nell’ambito della navigazione aerea;
e.
trasmettere a fedpol le informazioni in materia di sicurezza importanti per l’analisi dei rischi e delle minacce.
3 L’UFAC definisce nell’autorizzazione d’esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.