Ordinanza
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Art. 125179
1 La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme):
2 Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l’importo di garanzia.181 3 Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natura delle merci trasportate, l’UFAC può subordinare il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità civile verso terzi al suolo.182 179Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° apr. 1995 (RU 1994 3028). 180 Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243). 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2175). 182 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2570). |