Ordinanza
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Art. 126 Cambiamento del titolare e ritiro
1 Un contratto d’assicurazione deve prevedere:
2 In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall’articolo 128 lettera b. 3 Se, prima di quel momento, non è stata fornita all’UFAC la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.183 4 Se, nei 14 giorni che seguono il cambiamento d’esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d’assicurazione anteriore è abrogato. 183Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). |