Ordinanza
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Art. 127 Portata delle prestazioni garantite
1 La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall’articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l’esercente conformemente alle disposizioni della legge sulla navigazione aerea. 2 Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l’esercente risponde solo fino alla concorrenza dell’importo della garanzia, se questa persona non fa parte dell’equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA). 3 I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d’assicurazione. |