Art. 128 Durata della garanzia e limiti territoriali
Il contratto d’assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni: - a.
- se il contratto si estingue mentre l’aeromobile si trova in volo l’assicuratore resta obbligato verso i terzi a terra fino al prossimo atterramento che consenta un controllo ufficiale dei documenti di bordo, però al massimo durante 24 ore;
- b.184
- se il contratto si estingue prima del momento indicato nel certificato d’assicurazione, la compagnia d’assicurazione s’impegna ciononostante a garantire, a norma delle disposizioni contrattuali, le pretese di risarcimento fino al ritiro del certificato di navigabilità, al massimo però durante 15 giorni a decorrere dal momento in cui l’UFAC è stato informato della cessazione del contratto. Il ritiro si considera effettuato il giorno in cui la decisione di ritiro passa in giudicato.
- c.
- se un aeromobile oltrepassa i limiti di garanzia territoriali indicati nel certificato d’assicurazione, l’assicurazione è ciononostante valida nei confronti dei terzi danneggiati a terra, se il volo oltre tali limiti è imputabile a forza maggiore, ad una prestazione di assistenza giustificata dalle circostanze o a errori di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
184Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).
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