Ordinanza
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Art. 131
1L’esercente può esigere dall’assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l’indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche se le pretese del terzo danneggiato verso l’esercente sono superiori, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l’esercente stesso può far valere nei confronti dell’assicuratore. 2 Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l’assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l’importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell’esercente nei riguardi dell’assicuratore. |