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Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 137
1 Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un’impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un’autorizzazione d’esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell’ordinanza del 17 agosto 2005198 sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.199
2 Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni200 sulla responsabilità.