Ordinanza
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Art. 15 Responsabilità durante i controlli
1 Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 195830 sulla responsabilità. 2 Con il permesso dell’UFAC il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta. 3 La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo. |