Ordinanza
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Art. 2
1 Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all’allegato.6 2 Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.7 6Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). 7Originario art. 2. |