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Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 2a
1 Gli aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).9
2 I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell’ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.10
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 20073645).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 20073645).