Ordinanza
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Art. 30 Campo d’applicazione e diritto applicabile 68
1 Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri dell’equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all’obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci. 2 Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 199969 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). 69 RS 0.748.127.192.68.La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell’all. dell’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). |