Ordinanza
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Art. 33 Valutazione dello stato di salute 74
1 Ogni membro dell’equipaggio ha diritto ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l’impresa di trasporti aerei. 2 I membri dell’equipaggio hanno diritto ad una valutazione gratuita del loro stato di salute, secondo l’articolo 4 numero 1 lettera a dell’allegato della Direttiva 2000/79/CE75, come segue:
3 Il diritto ad una valutazione annuale è accordato a coloro che hanno problemi di salute riconducibili all’attività aviatoria. 4 I costi della valutazione dello stato di salute sono a carico dell’impresa di trasporti aerei. 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). 75 La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell’all. all’Acc. del 22 giu. 1999 (RS 0.748.127.192.68) e può essere consultata o richiesta all’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) . 76 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non viene tradotto. Esso può essere consultato presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch), oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties. |