Ordinanza
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Art. 86 Autorizzazione obbligatoria
1 Le manifestazioni aeronautiche pubbliche necessitano, sotto riserva del capoverso 2, di un’autorizzazione dell’UFAC. Prima di permettere grandi manifestazioni, occorre udire il parere dell’Ufficio federale dell’ambiente118.119 2 Non necessitano di alcuna autorizzazione:
118 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). 119 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 120Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843). 121Abrogata dal n. I dell’O del 25 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1921). |