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Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 87Domanda
1 La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve essere presentata all’UFAC al più tardi sei settimane prima del suo svolgimento.122
2 Essa deve indicare:
a.
il luogo e la data;
b.
l’organizzatore;
c.
il direttore responsabile;
d.
il piano d’organizzazione e gli aeromobili previsti;
e.
il programma;
f.
un compendio delle disposizioni prese in vista della manifestazione, in particolare per quanto concerne la sicurezza degli spettatori, la circolazione a terra e nell’aria, nonché il servizio sanitario.
3 Per le manifestazioni sugli aerodromi la domanda deve essere corredata del consenso scritto dell’esercente dell’aerodromo: trattandosi di altri terreni, è necessario produrre il consenso scritto dei proprietari e una dichiarazione dell’autorità cantonale competente, secondo la quale essa non solleva alcuna obiezione contro lo svolgimento della manifestazione.
4 Se si tratta di una manifestazione aeronautica pubblica al di fuori di un aerodromo, occorre allegare alla domanda:
a.
un frammento della carta topografica nella scala 1:25000, dove sia contraddistinto in modo speciale il terreno previsto;
b.
uno schizzo del terreno nella scala 1:50000 che indichi chiaramente anche gli ostacoli al volo esistenti nelle adiacenze del terreno.
122Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).