Ordinanza
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Art. 89 Autorizzazione
1 L’UFAC rilascia l’autorizzazione quando l’organizzatore ha provato l’esistenza della garanzia supplementare della sua responsabilità civile verso i terzi a terra, giusta le disposizioni dell’articolo 133, e ha accertato che le altre condizioni sono adempiute. 1bis L’UFAC autorizza manifestazioni nell’ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree di atterraggio in montagna solo se sono occasionate da un anniversario importante per il volo in montagna.123 1ter L’UFAC autorizza manifestazioni nell’ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche solo se l’autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.124 2 Esso stabilisce le condizioni e le direttive richieste per motivi di sicurezza e di rumore. 123 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). 124 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). |